Alcune osservasioni sulla concettualizzazione giuridica dell'uomo nel sistema romanista in Europa e in America Latina
Autores
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Sandro Schipani
Universidad de Roma
Resumo
E' noto che, nelle Istituzioni di Gaio, dopo una breve parte introduttiva in cui si
definiste il diritto attraverso una sua partizione (ius commune/ius proprium, Gai.
1,1) e le sue fonti (Gai. 1,2-7), si imposta la sistematica di esso sulla famosa tripartizione: personae, res, actiones (Gai. 1,8), e viene poi dedicato il libro primo alla trattazione de iure personarum. Di questo ius si sottolinea subito l'articolarsi, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi; ma questa divisio, anche se summa, come pure quella fra persone sui iuris e alieno iuri subiectae (Gai.1, 48), od altre, non impediscono, nel quadro della elaborazione di un discorso generatim, l'utilizzazione del concetto giuridico unitario di homo in funzione di categoria sistematica generale.
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